Unioni civili

Data di pubblicazione:
17 Gennaio 2020

In data 05 giugno 2016 è entrata in vigore la legge n° 76/2016 che prevede la regolamentazione delle unioni civili.

L' unione civile ( art. 1 comma 2) può essere costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all'Ufficiale di Stato Civile di un Comune di loro scelta e alla presenza di due testimoni. 

IMPEDIMENTI ALL'UNIONE CIVILE

Sono cause impeditive alla costituzione di un'unione civile:

  • Precedente vincolo matrimoniale o unione civile;
  • Interdizione per infermità di mente (art. 85 c.c.);
  • Vincoli di parentela, affinità adozione ai sensi dell'art. 87 c.c.; inoltre non possono contrarre unione civile lo zio e il nipote e la zia e la nipote;
  • La condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte (art. 88 c.c.). 

COME SI COSTITUISCE UN'UNIONE CIVILE

L'iter costitutivo di un'unione civile si compone di due fasi:

  • richiesta delle parti di voler costituire un'unione civile;
  • costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile.

Nel processo verbale redato dall'Ufficiale dello Stato Civile di cui alla prima fase, verrà concordata la data (non prima di quindici giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso) in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione civile.

Contestualmente alla dichiarazione di voler costituire un'unione civile, le parti potranno:

  • scegliere il regime patrimoniale: nel caso in cui la coppia non esprima volontà di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni, per legge opera il regime della comunione;
  • scegliere un cognome comune (art. 1 comma 10 legge n° 76/2016) scelto fra i loro cognomi da assumere per la durata dell'unione.

Nel caso in cui la cosituzione dell'unione civile debba svolgersi in altro Comune le parti, al momento della richiesta, devono avvisare l'Ufficiale dello Stato Civile il quale provvederà al rilascio di apposita delega alla celebrazione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune prescelto.

UNIONE CIVILE DI CITTADINO STRANIERO

Nel caso in cui una delle parti o entrambe dell'unione civile sia cittadino straniero deve presentare  nulla osta all'unione civile emessa dalle autorità competenti del proprio Paese, secondo quanto previsto dal comma 19 art. 1 legge n° 76/2016.

CERTIFICATO DELL'UNIONE CIVILE

L'unione civile è certificata con un documento che attesti la costituzione dell'unione civile stessa.

SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE CIVILE

L'unione civile viene sciolta automaticamente per:

  • morte;
  • dichiarazione di morte presunta;
  • sentenza di rettifica di sesso di una delle parti dell'unione civile.

L'unione civile viene sciolta volontariamente per:

  • cause legali (art. 3 numero 1 e 2 lettere a,c,d,e legge 898/1970);
  • recesso unilaterale;
  • accordo tra le parti.

All'unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenza patrimoniali.

E' applicabile alle unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita o per accordo innanzi al Sindaco quale Ufficiale dello Stato Civile.

E' possibile prendere un appuntamento per la richiesta di pubblicazione dal portale dei Servizi Online

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Ultimo aggiornamento

Mercoledi 23 Settembre 2020