Nubendo minorenne
E' indispensabile l'autorizzazione a contrarre matrimonio, rilasciata dal Tribunale per i minorenni competente nel territorio. Per il suo ottenimento è necessario:
- Redigere domanda in carta legale e allegare a questa i seguenti documenti:
- Estratto per riassunto dell'atto di nascita del minore richiedente (in carta libera);
- Eventuali documenti dai quali si possa accertare la maturità psico-fisica ed i gravi motivi (diplomi o pagelle scolastiche, attestazione del datore di lavoro, responso delle urine per gravidanza ecc. da concordate al momento dell'appuntamento);
- E' richiesta la presenza di entrambi i genitori muniti di documento di riconoscimento.
Nubendo divorziato
E' necessario che il nubendo divorziato faccia conoscere all'Ufficiale dello Stato Civile il luogo e la data di celebrazione del precedente matrimonio, affinché venga acquisito d'ufficio l'estratto per copia integrale del relativo atto di matrimonio.
Nubendo vedovo
E' necessario che il nubendo vedovo faccia conoscere all'Ufficiale dello Stato Civile il luogo e la data di decesso del coniuge defunto, affinché venga acquisito d'ufficio l'estratto per copia integrale del relativo atto di morte.
Nubendi stranieri
Lo straniero, residente o domiciliato, che vuole contrarre matrimonio in Italia come disposto dall'articolo 116 del codice civile necessita:
- di una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese (Consolato o Ambasciata straniero/a in Italia oppure Autorità del Paese di appartenenza) dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla-osta al matrimonio1 ovvero di un certificato di capacità matrimoniale di cui alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980. Si puo' prescindere da tale documento solo in presenza di una specifica normativa o accordo o convenzione che prevede tuttavia documenti alternativi (vedi convenzioni di seguito richiamate);
Tra l'Italia e determinati Stati sono vigenti alcune convenzioni e accordi che prescrivono la presentazione di documentazione specifica per l'autorizzazione a contrarre matrimonio. In particolare, si applicano le norme contenute:
- nella convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 per cittadini dei seguenti paesi: Austria, Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia;
- nell'accordo di Berna del 16 novembre 1966 per i cittadini svizzeri;
- nell'accordo di Vienna del 29 marzo 1990 per i cittadini austriaci;
- nella Legge 27 settembre 2002 numero 233 per i cittadini australiani;
- nella Legge 13 ottobre 1965 numero 1195 per i cittadini statunitensi;
- nella Convenzione di buon vicinato ed amicizia con San Marino del 31 marzo 1939 e successive modificazioni e integrazioni per i cittadini sammarinesi;
- nella convenzione di New York del 28 settembre 1954 e articolo 17 Decreto Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993 numero 572 per i cittadini apolidi;
- nella convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata dall'Italia con legge 24 luglio 1954 numero 722 e relativo protocollo reso esecutivo con Legge 14 febbraio 1970 numero 95 per i cittadini stranieri che hanno acquisito la condizione di "rifugiati" .
Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla osta o capacità matrimoniale coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle registrate all'anagrafe del Comune di residenza
Nota: Salvo diversamente disposto, le firme sugli atti e documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare straniera in Italia devono essere legalizzate dalle Prefetture - UTG competenti; mentre le firme dei funzionari stranieri sul documento (N.O.) formato all'estero da produrre in Italia deve essere legalizzato presso il competente Consolato italiano. Inoltre i documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dall'autorità consolare italiana o da un traduttore ufficiale o da un interprete come prescritto dall'articolo 22 Decreto Presidente della Repubblica numero 396/2000