Cessazione della convivenza di fatto
La convivenza di fatto può estinguersi per:
- matrimonio o unione civile tra le parti o con altre persone;
- decesso di un convivente;
- cessazione della coabitazione (dichiarata dalla parti o accertata d'ufficio);
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o entrambi i conviventi , pur continuando a sussistere la coabitazione.
Regolamentazione dei rapporti patrimoniali: contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:
- redatto in forma scritta;
- atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista, entro dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi, a mezzo PEC in formato pdf firmato digitalmente all'indirizzo: demografici.comune.corbetta@pec.regione.lombardia.it.
Il contratto di convivenza si risolve per:
- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei contraenti.
La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve avere le forme previste per il contratto stesso sopra riportate.