Convivenze di fatto

Servizio attivo

Chi coabita stabilmente ed è unito da legami affettivi di coppia può costituire ufficialmente una convivenza di fatto

A chi è rivolto

La convivenza di fatto (Legge 76 del 20/05/2016 - art. 1 comma 36) può essere costituita da due persone maggiorenni,  unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che siano:

  • residenti nel Comune di Corbetta, coabitanti allo stesso indirizzo e iscritte nel medesimo stato di famiglia;
  • non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
  • non unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o unione civile.

Descrizione

La convivenza di fatto consente a soggetti conviventi, senza legami di parentela, ma con legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e senza legami matrimoniali o di unioni civili con altri soggetti, di acquisire diritti reciproci di assistenza o materiali, previsti dalla normativa in vigore.

Come fare

Le coppie che intendono costituire una convivenza di fatto devono presentare la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, sottoscritta da entrambi e presentata unitamente alle copie dei due documenti di identità dei dichiaranti. 

La dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto e la richiesta di scioglimento della stessa possono essere inoltrate:

  • presentandosi direttamente presso l'Ufficio Anagrafe con i documenti d'identità validi; nel caso in cui si presenti un solo componente della convivenza di fatto, il modulo dovrà essere sottoscritto da entrambi gli interessati e deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del componente assente;
  • via email all'indirizzo: servizio.demografico@comune.corbetta.mi.it;
  • via PEC all'indirizzo: demografici.comune.corbetta@pec.regione.lombardia.it ;
  • via fax al n° 0297204258;
  • con posta raccomandata all'Ufficio Anagrafe Via Cattaneo n. 25 - 20011 Corbetta.

L'inoltro via email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:

  • dichiarazione sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica o PEC;
  • inviando copia della dichiarazione recante le firme autografe e le copie delle carte di identità dei dichiaranti acquisite mediante scanner con posta elettronica o PEC.

Cosa serve

Richiesta firmata da entrambi e documenti di identità.

Cosa si ottiene

L'Ufficiale d'Anagrafe rilascia certificazione relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo. 

Tempi e scadenze

Non sono previste scadenze 

Costi

Marca da bollo del valore vigente.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di costituzione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto di matrimonio.

Casi particolari

Cessazione della convivenza di fatto

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  • matrimonio o unione civile tra le parti o con altre persone;
  • decesso di un convivente;
  • cessazione della coabitazione (dichiarata dalla parti o accertata d'ufficio);
  • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o entrambi i conviventi , pur continuando a sussistere la coabitazione. 

Regolamentazione dei rapporti patrimoniali: contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:

  • redatto in forma scritta;
  • atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista, entro dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi, a mezzo PEC in formato pdf firmato digitalmente all'indirizzo: demografici.comune.corbetta@pec.regione.lombardia.it.

Il contratto di convivenza si risolve per:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti.

La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve avere le forme previste per il contratto stesso sopra riportate.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Servizi Demografici

Via C. Cattaneo, 25, 20011 Corbetta MI, Italia

Telefono: 0297204214
Telefono: 0297204279
Telefono: 0297204215
Telefono: 0297204315
Telefono: 0297204247
Reperibilità stato civile: 3703382092
Email: servizio.demografico@comune.corbetta.mi.it
PEC: demografici.comune.corbetta@pec.regione.lombardia.it
Fax: 0297204258
Argomenti:

Pagina aggiornata il 19/03/2025