I coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio possono:
• avvalersi della procedura di negoziazione assistita, che consiste in un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte;
• rivolgersi all’ufficiale dello Stato Civile ma solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.
Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale.
- Separazioni e divorzi davanti all’avvocato
Per le soluzioni consensuali i coniugi possono concludere l’accordo di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
La richiesta di divorzio può essere proposta quando vi siano stati sei mesi (in caso di separazione consensuale) o un anno (in caso di separazione giudiziale) di separazione personale dei coniugi, così come previsto dalla legge 898/1970 come modificato dalla legge 55/2015.
La procedura prevede che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti o di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Entrambi gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione, dovranno trasmettere l’accordo entro 10 giorni (che decorreranno dalla data di consegna/comunicazione del nulla osta/autorizzazione a cura della Procura della Repubblica) al comune di celebrazione del matrimonio in forma civile o in forma religiosa di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
Potrà essere inoltrato anche un unico accordo munito del nulla osta o autorizzazione da parte del P.M, a condizione che la nota di trasmissione sia sottoscritta da entrambi gli avvocati o che nella convenzione di negoziazione assistita sia esplicitato che un avvocato dia mandato all'altro avvocato affinché curi la trasmissione all'ufficiale di stato civile.
L’accordo da inoltrare al Comune di Segrate può essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec.
2. Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile
Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune è necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che non ci siano:
• figli minori
• figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992;
• figli maggiorenni economicamente non autosufficienti
• accordi di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento, ovvero qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).
Il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di chi non si trova in queste situazioni, che deve rivolgersi ad un avvocato.
Se non c’è accordo tra le parti la competenza resta del Tribunale.
I coniugi possono rivolgersi personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di: residenza di uno di loro, celebrazione del matrimonio in forma sia civile sia religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all’estero.