E' l'elenco delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare presso la Corte d'Assise e la Corte di Assise di Appello, costituito dai nominativi dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
L''iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.
I giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano dispensati dal presidente della Corte di Assise su richiesta motivata per legittimo impedimento; i giudici popolari, durante il periodo della sessione in cui prestano servizio effettivo sono parificati ispettivamente ai giudici di Tribunale e ai giudici di Corte d'Appello;
Composizione delle corti
Corte di Assise
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Corte di Assise di Appello
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- un magistrato di appello;
- un magistrato del tribunale;
- sei giudici popolari
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- un magistrato di cassazione;
- un magistrato di appello;
- sei giudici popolari
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L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio.
Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonché alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento.
Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico della ASL prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.
I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.
La nomina avviene mediante sorteggio ed è subordinata ad alcuni requisiti descritti successivamente.