Il contribuente che versa in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può presentare domanda di rateizzazione delle somme dovute.
La ripartizione avverrà in rate mensili con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente.
In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 48 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.