E’ l’attestazione che la sottoscrizione è stata apposta in presenza di un Pubblico Ufficiale, previo accertamento dell’identità della persona che firma, secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica nr 445 del 28 dicembre 2000
La competenza del funzionario comunale è circoscritta ai seguenti documenti, redatti in lingua italiana:
- istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (concernenti fatti, stati e qualità);
- procedimento elettorale;
- adozione;
- elezione degli ordini professionali;
- passaggio di proprietà dei beni mobili registrati (auto, moto, ecc), con certificato di proprietà in forma cartacea;
- quietanze liberatorie.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riguarda “stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato” (d.P.R. 445/2000 art. 47), sia riferiti all’interessato stesso che ad altre persone.
Non si possono legalizzare, in quanto non ricadono nelle previsioni di legge di autentica da parte del Funzionario incaricato dal Sindaco, dichiarazioni di volontà. Non si possono pertanto legalizzare procure, deleghe, diffide ad adempiere, testamenti, sottoscrizioni di polizze assicurative o prodotti finanziari, autorizzazioni, compravendite (fatti salvi i beni mobili registrati), rinunce ed in generale tutto ciò che non ricade nella definizione di istanza o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
La firma infine non deve essere autentica se la domanda o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere presentata alla PA e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. In questi casi l'autenticità della firma è dimostrata dalla:
- firma sul documento fatta davanti alla dipendente, al dipendente addetto;
- allegando fotocopia non autenticata di un documento di identità (in questo caso tutta la documentazione può essere inviata anche via fax, email, raccomandata, PEC).