Copia integrale dell'atto di stato civile
L’istanza di rilascio della copia integrale (fotocopia) degli atti di stato civile deve essere motivata sulla base di una delle casistiche previste dalla legge (art.107 d.P.R. 396/2000): rilascio al soggetto portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale, previa istanza scritta.
Per "interesse" è da intendersi quello definito dall'art.22, c.1, lett. b), della L. n.241/1990:
"Art.22. Definizioni e principi in materia di accesso.
Ai fini del presente capo si intende:
b) per interessati, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso".
Pertanto gli estratti per copia integrale possono essere rilasciati solamente a condizione che venga presentata motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante.
L'interesse della persona che richiede la copia integrale non deve consistere necessariamente in un diritto soggettivo o in un interesse legittimo; deve però essere un interesse "giuridicamente tutelato", ovvero non deve trattarsi di un generico ed indistinto interesse, e deve sussistere un rapporto di strumentalità tra tale interesse e l'informazione che si intende acquisire. Secondo un costante e indiscusso orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, la nozione di diritto di accesso deve essere intesa "alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e non meramente emulativo o potenziale, connesso alla disponibilità dell'atto o del documento del quale si richiede l'accesso, non imponendosi che l'accesso al documento sia unicamente e necessariamente strumentale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio, ma ... in termini di utilità per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante" (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n.1978/2016, sez. VI, sentenza 2269/2017, e sez. IV, sentenza n.4209/2014).
Tali limiti al rilascio della copia integrale, sussistono anche nei confronti della persona a cui l'atto si riferisce, a quello dei minori nei confronti dei genitori o tutore, o a quelli dei parenti più diretti nel caso in cui l'interessato fosse deceduto.
Il certificato di "congrue generalità"
Il certificato di "congrue generalità" nel quadro normativo attuale non ha fondamento giuridico. L'ufficiale di anagrafe rilascia "a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti in ANPR, nonché ogni altra informazione ivi contenuta" (art.33, c.1, d.P.R. n.223/1989).
L’ufficiale di stato civile “… rilascia, nei casi previsti, gli estratti e i certificati che concernono lo stato civile, nonché le copie conformi dei documenti depositati presso l’ufficio di stato civile” (art.5, d.P.R. n.396/2000).
Inoltre, sempre gli ufficiali di stato civile, a norma dell’art.450, c.3, del codice civile, “devono altresì compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati”.
Alla luce di tale quadro normativo, l’unica forma di certificazione/attestazione che può essere rilasciata a firma dell’ufficiale di stato civile che, a seguito dell’esame del registro dell’anno di nascita della persona interessata, risulta la nascita di una persona con determinate generalità e nessun’altra persona con determinate generalità. Non è legittimo attestare che si tratta della stessa persona fisica, considerazione che non rientra nelle competenze dell’ufficiale di stato civile, ma potrà essere eventualmente tratta da colui al quale il certificato viene prodotto.