Ferma restando la permanenza della condizione di assenza dei debiti e del relativo sub-procedimento, la liquidazione è disposta entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione contabile.
Se le spese sono già state sostenute all’atto della domanda, la liquidazione è disposta entro trenta giorni dall’assegnazione.
Se le spese non sono ancora state sostenute all’atto della domanda, la documentazione contabile dovrà essere presentata entro e non oltre centoventi giorni dall’assegnazione.
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