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Decreto presidente della repubblica 30.05.1989 numero 223 approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente (gazzetta ufficiale 08.06.1989 numero 132).
Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonche' ogni altra informazione ivi contenuta.
Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.
Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.
N.B. per la validità delle certificazioni anagrafiche vedi, ora, l'articolo 2 Legge 15.5.1997 numero 127 (validità 6 mesi)
Articolo 35 (Contenuto dei certificati anagrafici)
I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, numero 1064, e la firma dell'ufficiale di anagrafe.
Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno.
Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i diritti di cui alla parte prima, titolo secondo del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, sui dati contenuti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nei limiti e nel rispetto delle modalità previsti dal medesimo decreto legislativo.