Dal 13 giugno 2013, a seguito dell’entrata in vigore il D.P.R.59/2013, le imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 , nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, sono soggetti alla nuova procedura dell'Autorizzazione Unica Ambientale che sostituisce i seguenti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale:
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; restano escluse le istanze di dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche e quelle di voltura relative allo scarico in fognatura, per le quali la competenza rimane in via esclusiva in capo all'ATO Provincia di Milano;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Tutte le istanze relative al rilascio, rinnovo, voltura, modifiche sostanziali e non sostanziali dei sopra elencati titoli abilitativi devono essere presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) con modalità telematica, sempre attraverso lo sportello telematico unificato