La rateizzazione di sanzioni relative al Codice della Strada deve essere richiesta entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, se concessa, verrà disposta la ripartizione del pagamento:
- fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000;
- fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000;
- fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000.
La rateizzazione di sanzioni amministrative diverse dal Codice della Strada può essere richiesta anche dopo il trentesimo giorno dalla notifica del verbale e verrà valutata sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare. Potrà essere disposta la ripartizione del pagamento in rate mensili da tre a trenta e ciascuna rata non potrà essere inferiore a euro 15,00.
In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.