SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Ai sensi dell'articolo dell’art. 202 bis, comma 4, del D.Lgs. 285/92 (C.d.S.):
- non potranno essere rateizzati verbali del Codice della Strada con importi inferiori a euro 200,00;
- l'importo di ciascuna rata non puo' essere inferiore a euro 100;
- l'istanza di rateazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale;
- la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Giudice di Pace ed al Prefetto;
- sulle somme il cui pagamento e' stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni (4,5%).
Può essere concessa la rateizzazione a chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE DAL CODICE DELLA STRADA
La rateizzazione delle violazioni amministrative è concessa ai sensi dell'art. 26 della Legge 689/81 che si riporta di seguito:
<< L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. >>