Il dichiarante, definito "disponente", maggiorenne, capace di intendere e volere, può esprimere le proprie D.A.T., per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, che provvede all'annotazione in apposito registro.
L'Ufficiale di Stato civile non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto delle stesse, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna - con particolare riguardo all'identità e alla residenza del disponente nel Comune - e a riceverla.
Il disponente indica una persona di sua fiducia, denominata "fiduciario", che deve essere maggiorenne, capace di intendere e di volere, fare le veci e rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie, nel caso in cui il disponente non sia più in grado di esprimere le proprie volontà.
Il fiduciario deve accettare la nomina mediante la sottoscrizione delle D.A.T. o con atto successivo, allegato alle D.A.T.
Nel caso in cui le D.A.T. non contengano l'indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, le disposizioni mantengono efficacia secondo le volontà del disponente.
In caso di necessità, il giudice tutelare provvederà alla nomina di un Amministratore di sostegno.
Le D.A.T. devono essere consegnate personalmente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, compilando l'apposito modulo e previo appuntamento dal portale dei Servizi Online
Al disponente viene rilasciata ricevuta di consegna della dichiarazione.
Il disponente dovrà aver cura di trattenere per sé una copia delle D.A.T. e di consegnarne una copia al fiduciario nominato.