l Codice della Strada all'art. 22 prevede che tutti gli accessi e tutti i passi carrabili debbano essere sempre autorizzati dall'Ente proprietario della strada. Secondo il codice della strada italiano, è un accesso ad un'area laterale (per lo più privata) idonea allo stazionamento e circolazione di uno o più veicoli. Quelli già esistenti in precedenza autorizzati, ma non ancora regolarizzati, debbono esserlo in quanto l’art. 22 del Codice della Strada così dispone che:
- senza la preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi.
- gli accessi, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
- i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale (di cui alla figura II.78 del Regolamento CDS), previa autorizzazione dell’Ente proprietario.
Il Regolamento per la Disciplina dei passi carrabili riprende quanto previsto dal Codice della Strada disponendo che il proprietario deve munirsi oltre che dell’autorizzazione edilizia all’apertura di passo carraio anche dell’autorizzazione di collocazione del relativo segnale stradale