Stranieri

Data di pubblicazione:
17 Gennaio 2020
Stranieri

A decorrere dall'1.1.2013 i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Al di fuori dei casi sopra previsti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori dei suddetti casi gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

A seguito della convenzione stipulata in data 25/10/2012 tra il Comune di Corbetta e l'Ufficio Immigrazione della Questura di Milano, i cittadini stranieri, residenti in questo Comune, non dovranno più esibire i certificati anagrafici in Questura, stato di famiglia-residenza, per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno o carta di soggiorno.

Potranno rivolgersi all'Anagrafe per:

  • richiedere la legalizzazione della foto dei figli evitando la presenza del minore negli uffici della Questura 
  • ritirare il modulo di assenso che deve sottoscrivere il coniuge oppure scaricarlo dal sito del Comune

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Ultimo aggiornamento

Lunedi 11 Ottobre 2021