Giunta Comunale

Data di pubblicazione:
15 Gennaio 2020
Giunta Comunale

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE


LA GIUNTA COMUNALE: COS'E' E COSA FA

La Giunta è un organo di governo del comune. È presieduta dal Sindaco e collabora con lo stesso nel governo del comune; opera attraverso deliberazioni collegiali.

Compete al Sindaco la convocazione e la presidenza della Giunta Comunale. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco le funzioni relative alla convocazione ed alla presidenza della Giunta sono di competenza del Vicesindaco, il quale viene nominato dal Sindaco fra i componenti della Giunta stessa. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso (di cui all'articolo 53 del testo unico degli enti locali) o nel caso di sospensione dalle funzioni ai sensi dell'articolo 59. Se il Sindaco è cessato dalla carica, il Vicesindaco assume la reggenza della carica e delle funzioni fino all'elezione del nuovo Sindaco.

La supplenza del Vicesindaco è generale e si estende a tutti gli atti sindacali senza bisogno di delega specifica; in assenza di Sindaco e Vicesindaco fa le veci del Sindaco l'Assessore anziano, senza che a tal fine sia necessaria una specifica investitura. Verificandosi le condizioni di rimozione, decadenza, decesso o impedimento del Sindaco, la Giunta decade e si provvede allo scioglimento del Consiglio. I due organi collegiali (Giunta e Consiglio) rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco; fino a questo momento il Vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco secondo le modalità precedentemente illustrate. Diverso effetto sortiscono invece le dimissioni del Sindaco, le quali diventano irrevocabili trascorsi 20 giorni dalla presentazione delle stesse al Consiglio. In tal caso, quest'ultimo viene sciolto con contestuale nomina di un commissario. Cessa pertanto ogni attività, anche di ordinaria amministrazione, del Consiglio, della Giunta e del Vicesindaco.
L'uso della fascia tricolore è consentito nel caso in cui il Vicesindaco partecipi a cerimonie ufficiali in sostituzione del Sindaco.
Le competenze della Giunta sono in generale stabilite dall'articolo 48 del testo unico enti locali, secondo il quale la Giunta compie tutti gli atti di indirizzo e di controllo rientranti, ai sensi dell'articolo 107 comma 1 e 2 del testo unico enti locali, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco e degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Queste ultime assumono particolare rilevanza in quanto concorrono, con un apporto preparatorio indispensabile, alla formazione ed adozione da parte dell'assemblea consiliare degli atti fondamentali, relativi all'ordinamento, alla programmazione, ai bilanci, alla pianificazione urbanistica.
La Giunta, inoltre, collabora alla formazione delle linee programmatiche di mandato che il Sindaco presenta al Consiglio. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio la Giunta definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione (PEG) determinando gli obbiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi (i dirigenti). La Giunta propone al Consiglio il rendiconto della gestione, allegando allo stesso una propria relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'adozione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Essa ha, inoltre, potere deliberativo in materia di variazioni di bilancio, nomina e revoca del direttore generale, revoca del Segretario Comunale, utilizzo di entrate a specifica destinazione, proposte di riequilibrio del bilancio, rendiconto di gestione, procedure di esecuzione, anticipazione di tesoreria, aliquote di tributi e tariffe dei servizi, elenco annuale dei lavori pubblici, progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici, programma triennale dei lavori pubblici, piani di lottizzazione, statuto e regolamenti dei tributi comunali, collaborazione istituzionale per la sicurezza e beni culturali.
Tuttavia sono previsti anche dei limiti ben precisi all'attività degli assessori, come risulta dall'articolo 19 (divenuto articolo 78 del testo unico), il quale stabilisce che gli amministratori degli enti locali, compresi gli assessori comunali, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti od affini fino al quarto grado. Lo stesso articolo stabilisce che i componenti della Giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. Agli assessori è vietato svolgere incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

La Giunta Comunale del Comune di Corbetta è composta dal Sindaco e da cinque assessori comunali. Gli assessori comunali vengono nominati dal Sindaco, fra i Consiglieri comunali, oppure fra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale: in questo ultimo caso gli assessori nominati vengono chiamati assessori esterni; nel nostro comune ci sono due assessori esterni.

La Giunta Comunale rimane in carica cinque anni, come il Sindaco e il Consiglio Comunale.