Convivenze di fatto

Data di pubblicazione:
17 Gennaio 2020
Convivenze di fatto

In data 05 giugno 2016 è entrata in vigore la legge n° 76/2016 che prevede la regolamentazione delle convivenze di fatto.

La convivenza di fatto (art. 1 comma 36) può essere costituita da due persone maggiorenni,  unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che siano:

  • residenti nel Comune di Corbetta, coabitanti allo stesso indirizzo e iscritte nel medesimo stato di famiglia;
  • non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione;
  • non unite, tra loro o con terzi, da matrimonio o unione civile.

 

N.B. la dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di costituzione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull'atto di matrimonio.

COME DICHIARARE UNA CONVIVENZA DI FATTO

Le coppie che intendono costituire una convivenza di fatto devono presentare la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, sottoscritta da entrambi e presentata unitamente alle copie dei due documenti di identità dei dichiaranti. 

CERTIFICAZIONE

L'Ufficiale d'Anagrafe rilascia certificazione relativa alla convivenza di fatto che può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo. 

CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  • matrimonio o unione civile tra le parti o con altre persone;
  • decesso di un convivente;
  • cessazione della coabitazione (dichiarata dalla parti o accertata d'ufficio);
  • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o entrambi i conviventi , pur continuando a sussistere la coabitazione. 

REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI: CONTRATTO DI CONVIVENZA

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:

  • redatto in forma scritta;
  • atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista, entro dieci giorni dalla stipula, provvede alla trasmissione della copia del contratto al Comune di residenza dei conviventi, a mezzo PEC in formato pdf firmato digitalmente all'indirizzo: demografici.comune.corbetta@pec.regione.lombardia.it.

Il contratto di convivenza si risolve per:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti.

La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve avere le forme previste per il contratto stesso sopra riportate.

MODALITA' DI INVIO DELLE DICHIARAZIONI

La dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto e la richiesta di scioglimento della stessa possono essere inoltrate:

  • presentandosi direttamente presso l'Ufficio Anagrafe con i documenti d'identità validi; nel caso in cui si presenti un solo componente della convivenza di fatto, il modulo dovrà essere sottoscritto da entrambi gli interessati e deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del componente assente;
  • via email all'indirizzo: servizio.demografico@comune.corbetta.mi.it;
  • via PEC all'indirizzo: demografici.comune.corbetta@pec.regione.lombardia.it ;
  • via fax al n° 0297204258;
  • con posta raccomandata all'Ufficio Anagrafe Via Cattaneo n. 25 - 20011 Corbetta.

L'inoltro via email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:

  • dichiarazione sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica o PEC;
  • inviando copia della dichiarazione recante le firme autografe e le copie delle carte di identità dei dichiaranti acquisite mediante scanner con posta elettronica o PEC.

Ultimo aggiornamento

Venerdi 29 Novembre 2024