Nascita

Data di pubblicazione:
17 Gennaio 2020
Nascita

DENUNCIA DI NASCITA

La legge prevede che ogni nuovo nato deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data del parto.

La denuncia deve essere effettuata da:

SE IL BAMBINO E' NATO DA GENITORI REGOLARMENTE SPOSATI O VIENE RICONOSCIUTO DA UNO SOLO DEI GENITORI LA DENUNCIA DI NASCITA DEVE ESSERE PRESENTATA:

  • da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto.
  • da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto, con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.
  • da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto, con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.

SE IL BAMBINO E' NATO DA GENITORI NON SPOSATI LA DENUNCIA DI NASCITA DEVE ESSERE PRESENTATA:

  • da entrambi i genitori congiuntamente davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto.
  • da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto, con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.
  • da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto, con l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico.

RICONOSCIMENTO DEL NASCITURO

Il riconoscimento del figlio nascituro è regolato dagli articoli 250 e 254 del codice civile e dall'articolo 44 DPR 396/2000.

Può essere reso da entrambi i genitori contemporaneamente o anche dalla sola madre in qualunque momento durante la gestazione.

Il padre per primo non può operare il riconoscimento, ma può renderlo dopo che lo avrà reso la madre e con il consenso di lei.

Per procedere a tale riconoscimento occorre che gli interessati siano muniti del documento di identità in corso di validità e del certificato del medico che attesti lo stato di gravidanza della madre.

Non vi è un limite di tempo prima del quale o dopo il quale debba essere rilasciato il certificato medico: la madre potrebbe essere gravida da poche settimane come anche essere giunta ala fine della gestazione. Il limite è solo uno: dopo il concepimento e prima del parto.

L'ufficiale dello stato civile che riceve una dichiarazione di riconoscimento di figlio nascituro, rilascia di ufficio a chi la effettua copia di tale dichiarazione.

La futura dichiarazione di nascita infatti potrà essere resa anche da uno solo dei due genitori esibendo la copia del riconoscimento.

Il vantaggio del riconoscimento reso prima della nascita del bambino: qualora anche intervenissero problemi, di salute, di impossibilità ad essere presenti o altra qualsiasi motivazione, il bambino avrebbe la garanzia di essere già riconosciuto da entrambi i genitori di cui potrà avere il cognome senza essere privato dei diritti che dalla filiazione derivano.

RICONOSCIMENTO DI UN FIGLIO NATO FUORI DAL MATRIMONIO

Il riconoscimento può essere effettuato da parte di un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o di entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono)

Il riconoscimento può essere fatto:

all'atto della denuncia di nascita:

  • da uno o da entrambi i genitori che abbiano compiuto almeno 16 anni e nei riguardi dei quali non esistano impedimenti di legge, presentando gli stessi documenti per la DENUNCIA DI NASCITA

successivamente alla nascita:

  • con dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile di un qualsiasi Comune
  • con dichiarazione presso il Giudice Tutelare;
  • con dichiarazione davanti ad un notaio o con testamento;
  • con dichiarazione all'atto del matrimonio dei genitori.

Ultimo aggiornamento

Martedi 06 Agosto 2024