Disposizioni anticipate di trattamento

Data di pubblicazione:
17 Gennaio 2020
Disposizioni anticipate di trattamento

Dal 31 gennaio 2018 ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può attraverso le Disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.) "esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari" (Legge n. 219/2017)

Come esprimere le Disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.)

Le D.A.T. sono redatte in forma libera dalla persona interessata, maggiorenne e capace di intendere e di volere.

Il dichiarante, definito "disponente" può esprimere le proprie D.A.T., per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, che provvede all'annotazione in apposito registro.

L'Ufficiale di Stato civile non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto delle stesse, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna - con particolare riguardo all'identità e alla residenza del disponente nel Comune - e a riceverla.

Il disponente indica una persona di sua fiducia, denominata "fiduciario", che deve essere maggiorenne, capace di intendere e di volere, fare le veci e rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie, nel caso in cui il disponente non sia più in grado di esprimere le proprie volontà.

Il fiduciario deve accettare la nomina mediante la sottoscrizione delle D.A.T. o con atto successivo, allegato alle D.A.T.

Nel caso in cui le D.A.T. non contengano l'indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, le disposizioni mantengono efficacia secondo le volontà del disponente.

In caso di necessità, il giudice tutelare provvederà alla nomina di un Amministratore di sostegno.

Le D.A.T. devono essere consegnate personalmente, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, PREVIO APPUNTAMENTO (è possibile prenotare un appuntamento dalla pagina del portale dei servizi al cittadino) compilando e allegando l'apposito modulo di richiesta e la documentazione indicata:

  • documento identificativo, in corso di validità e una fotocopia del documento del dichiarante e del fiduciario
  • tessera sanitaria/codice fiscale
  • modulo di richiesta consegna D.A.T., in duplice copia, sottoscritto davanti all'ufficiale di stato civile dal dichiarante e dal fiduciario se nominato nelle D.A.T.
  • atto/scrittura contenente le D.A.T. in busta chiusa contenente anche fotocopia del documento identificativo, in corso di validità, del dichiarante e del fiduciario

La copia originale delle D.A.T. e il modulo di richiesta debitamente numerati vengono depositati presso l'Ufficio di Stato Civile.

Al disponente viene rilasciata copia del modulo di richiesta quale ricevuta di consegna della dichiarazione.

Il disponente dovrà aver cura di trattenere per sé una copia delle D.A.T. e di consegnarne una copia al fiduciario nominato.

Si forniscono alcuni link dove è possibile scaricare i moduli per la redazione delle DAT.