COSA È
è l'elenco delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare presso la Corte d'Assise e la Corte di Assise di Appello, costituito dai nominativi dei cittadini che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
A COSA SERVE
l'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di giudici popolari presso la Corte d'Assise di primo e di secondo grado in occasione delle sessioni di giudizio delle stesse.
REQUISITI DI ISCRIZIONE
Corte di Assise
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Corte di Assise di Appello
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- cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo di studio finale di scuola media di primo grado
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- cittadinanza italiana e godimento diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo di studio finale di scuola media di secondo grado
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SONO COMUNQUE ESCLUSI DALL'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE
- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
chi desideri iscriversi negli Albi dei Giudici Popolari può farlo presentando apposita domanda presso questo Ufficio.
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
dal 1 aprile al 31 luglio di ogni anno dispari
QUANTO DURA
l'iscrizione permane fino a cancellazione d'ufficio per perdita dei requisiti prescritti dalla legge. L'eventuale richiesta e di cancellazione dall'Albo deve essere presentata nello stesso periodo, medediante la compilazione di un apposito modulo.
NOTIZIE UTILI
i giudici ai quali è notificato l'avviso debbono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che ne siano dispensati dal presidente della Corte di Assise su richiesta motivata per legittimo impedimento; i giudici popolari, durante il periodo della sessione in cui prestano servizio effettivo sono parificati ispettivamente ai giudici di Tribunale e ai giudici di Corte d'Appello;
COMPOSIZIONE DELLE CORTI
Corte di Assise
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Corte di Assise di Appello
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- un magistrato di appello;
- un magistrato del tribunale;
- sei giudici popolari
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- un magistrato di cassazione;
- un magistrato di appello;
- sei giudici popolari
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI
L. 10 aprile 1951, n. 287 recante "Riordinamento dei giudizi di assise".