Il voto domiciliare

Data di pubblicazione:
20 Gennaio 2020
Il voto domiciliare

l Decreto Legislativo numero 1/2006 (convertito con legge numero 22/2006 e successive modificazioni)  ha introdotto il principio del "voto domiciliare", cioè l'esercizio del diritto di voto presso il domicilio dell'elettore ed è riservato agli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile e agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano,

Gli  elettori interessati devono inviare tra il 40° e il 20°  giorno antecedente la data della votazione all'Ufficio Elettorale del  Comune :

  • una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo.

A tale dichiarazione devono essere allegati:

  • la copia della tessera elettorale
  • un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore al 45° giorno antecedente la data della votazione, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica gravissima, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti alla data di rilascio del certificato, ovvero di una condizione che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

Ultimo aggiornamento

Martedi 06 Agosto 2024