IL SINDACO
Ai sensi degli artt. 7 e 9 del Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 2000, n.299 RENDE NOTO che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'Ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la consultazione, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e nei giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. Ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio elettorale comunale telefonando al numero 02.97204247
IL SINDACO
RENDE NOTO che ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, numero 15, gli elettori non deambulanti possono votare in qualsiasi sezione elettorale del Comune, in occasione di tutte le consultazioni elettorali.
INFORMA gli elettori non deambulanti che in Piazza 1° maggio numero 16 sono insediate le sezioni elettorali numero 5,6,7,9,10,11,12,14 e che in frazione Cerello in Piazza don Cermenati è insediata la sezione elettorale numero 13 contraddistinte con l'apposito simbolo, esenti da barriere architettoniche, accessibili mediante sedia a ruote e dotate di apposita cabina che consente agevolmente l'accesso, per l'espressione del voto, agli elettori non deambulanti.
IL SINDACO
RENDE NOTO che a norma dell'articolo 55 del Testo Unico 30 marzo 1957, numero 361, dell'articolo 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, numero 570 e dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, numero 299, gli elettori che, per grave infermità, si trovino impossibilitati ad esercitare personalmente il diritto di voto, hanno facoltà di farsi accompagnare da un elettore, scelto volontariamente, iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e in possesso della tessere elettorale permanente.
L'elettore affetto da grave infermità può farsi annotare, sulla propria tessera elettorale, facendone richiesta al comune di iscrizione elettorale, il diritto al voto assistito. L'esercizio di tale facoltà, quando l'infermità sia evidente e manifesta, può essere consentito dal Presidente dell'ufficio di sezione, anche senza un attestato medico. Quando invece occorra un certificato medico, questo deve essere rilasciato da Funzionari medici designati dall'Azienda Sanitaria Locale. Detta certificazione dovrà essere rilasciata immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.
In materia di certificazioni nei confronti di elettori portatori di handicap fisico, voto domiciliare per gravissime infermità e per esoneri da funzioni elettorali, si procederà nel modo seguente:
I giorni 21, 22 e 25 febbraio presso la sede del Dipartimento di Prevenzione di Magenta, Palazzina NES dell'Ospedale - piano terreno - via Al Donatore di Sangue, 50, si effettuerà il seguente orario di apertura dell'ambulatorio:
Giovedì 21 febbraio dalle 11.00 alle 12.00
Venerdì 22 febbraio dalle 11.00 alle 12.00
Lunedi 25 febbraio dalle 11.00 alle 12.00
Nei giorni 23 e 24 febbraio l'ambulatorio sarà aperto nei seguenti orari:
Sabato 23 febbraio dalle 10.00 alle 12.00
Domenica 24 febbraio dalle 10.00 alle 12.00
A seguito dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale, i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia sono chiamati ad eleggere il nuovo Consiglio regionale e il Presidente della Regione.
Le elezioni regionali si svolgeranno nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 (contemporaneamente alle elezioni politiche).
Si vota dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì.
Per poter esercitare il diritto di voto, gli elettori dovranno presentarsi al seggio di riferimento muniti di scheda elettorale e documento di riconoscimento valido.
CHE COSA SI ELEGGE
Il Consiglio Regionale è composto da 80 consiglieri compreso il Presidente della Regione.
Il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sul territorio regionale è eletto Presidente della Regione. Il candidato che ottiene più voti, dopo il candidato eletto Presidente, è eletto consigliere.
I consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza.
Alle liste collegate al Presidente della Regione eletto sono assegnati:
Ciascun elettore può, a scelta:
Per garantire la rappresentanza in Consiglio regionale di tutti i territori provinciali, in ogni circoscrizione elettorale deve essere attribuito almeno un seggio.
COME SI VOTA
Il Consiglio regionale e il Presidente della Regione sono eletti a suffragio universale e diretto.
La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.
Con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012 n.226, pubblicato sulla G.U. n.299 del 24.12.2012, sono stati convocati i comizi per le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Le elezioni politiche si svolgeranno nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 (contemporaneamente alle elezioni regionali).
Si vota dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì.
Per poter esercitare il diritto di voto, gli elettori dovranno presentarsi al seggio di riferimento muniti di scheda elettorale e documento di riconoscimento valido.
COMPOSIZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
E' senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario
ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI E ALLE REGIONI
Ai fini dell'elezione della Camera dei deputati, il territorio nazionale è suddiviso in 26
circoscrizioni, oltre alla Valle d'Aosta, che costituisce circoscrizione a sè ed elegge un solo deputato a maggioranza dei voti. Salvo i dodici assegnati alla circoscrizione Estero, il numero dei seggi spettante a ciascuna circoscrizione si ottiene dividendo la popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Salvo i sei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni, in proporzione alla rispettiva popolazione quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni e alle singole regioni, è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'interno, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi
DURATA DEL MANDATO
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per la durata di cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
ELETTORATO ATTIVO
Votano per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica gli elettori che abbiano compiuto, rispettivamente, il diciottesimo e il venticinquesimo anno di età, entro il primo giorno della votazione.
ELETTORATO PASSIVO
Possono essere eletti alla carica di deputato e di senatore gli elettori che abbiano compiuto, rispettivamente, il venticinquesimo e il quarantesimo anno di età, entro il primo giorno delle elezioni.
COME SI VOTA
Sia per l'elezione della Camera dei deputati che per quella del Senato della Repubblica l'elettore esprime il voto tracciando un solo segno (una X o un semplice tratto) sul solo contrassegno della lista prescelta.
Non è possibile manifestare "voto di preferenza"; la lista di candidati è, infatti, "bloccata", cioè i nominativi sono presentati in un ordine prestabilito al momento del deposito della lista stessa.
E' importante sottolineare che, anche nel caso di liste collegate in coalizione, il segno va sempre posto sul solo contrassegno della lista che si vuole votare e non sull'intera coalizione.
Ultimo aggiornamento
Martedi 06 Agosto 2024