ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 2011
NORMATIVA
Le Elezioni comunali sono disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica del 16.05.1960, numero 570, come modificato dalla Legge 25.03.1993, numero 81, dal relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28.04.1993, numero 132, con le integrazioni della Legge 30.04.1999, n. 120 e del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DURATA
Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di membri consiglieri determinato in corrispondenza della popolazione. Al Comune di CORBETTA, avendo una popolazione inferiore a 15.000 abitanti alla data dell'ultimo censimento - anno -2001, sono assegnati 16 Consiglieri (riduzione numero da 20 a 16 a seguito della Legge 191 23/12/2009 art. 2 -commi 184 e 185) da eleggere con il sistema maggioritario. La durata del mandato amministrativo è di 5 anni
DATA ELEZIONI
La data delle elezioni è stabilita dal Ministero dell'Interno non oltre il 55° giorno precedente quello della votazione. Per le elezioni amministrative del 2011 la data è prevista nelle giornate di: domenica 15/05/2011 dalle ore 8,00 alle ore 22,00 e di lunedì 16/05/2011 dalle ore 7,00 alle ore 15,00
CANDIDATI
Ciascuna candidatura alla carica di Sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale. Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai ¾. Per il Comune di CORBETTA ogni lista dovrà avere un numero di candidati compreso tra 12 e 16. Possono candidarsi tutti gli elettori di qualsiasi comune della Repubblica (che abbiano compiuto 18 anni il giorno delle votazioni) e che non si trovino in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità
ELENCO DOCUMENTI NECESSARI
In tutti i Comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la presentazione dei seguenti documenti:
Candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere Comunale
I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo. Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo. Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di Sindaco sia a quella di Consiglio Comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Per i candidati alla carica di Consigliere comunale che siano cittadini dell' Unione Europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini. Dichiarazione di presentazione della lista La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. Con la lista va presentato anche il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo che verrà affisso all'albo pretorio
Dichiarazione di presentazione della lista
La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. Con la lista va presentato anche il nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco ed il programma amministrativo che verrà affisso all'albo pretorio. La dichiarazione, per il Comune di CORBETTA, Comune con popolazione compresa tra i 10001 e 20000 abitanti deve essere sottoscritta da non meno di 100 a non più di 200 elettori. Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda da 200 a 1.000 euro) (articoli 28, quinto comma, 32, quinto comma, e 93 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 1 della legge n. 61 del 2004).La dichiarazione può contenere anche l'indicazione di due delegati che potranno assistere alle operazioni di sorteggio delle liste
e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale (FACOLTATIVO)
Certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali
Ogni lista di candidati deve essere corredata dei certificati comprovanti l'iscrizione dei sottoscrittori alle liste elettorali del Comune. Tali certificati potranno essere anche collettivi e saranno rilasciati dagli uffici comunali entro ventiquattro ore dalla richiesta. Non è ammessa l'autocertificazione.
Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e della candidatura alla carica di Consigliere comunale
Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di Sindaco, sia alla carica di Consigliere comunale. Nella dichiarazione di accettazione si deve dichiarare che il candidato non ha accettato nessuna altra candidatura in altre liste del comune; che non si è presentato candidato in più di due comuni; che non è stato eletto Consigliere in altro comune e che non si trova in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'autenticazione della firma del candidato dovrà essere autenticata a norma dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990,n. 53, e successive modificazioni. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data ed il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per i candidati che si trovino all'estero l'autenticazione deve essere effettuata da una Autorità Diplomatica o Consolare italiana.
Certificato che i candidati sono elettori
L'atto di presentazione deve essere corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica. Per i cittadini dell'Unione Europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, nr. 197, o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo. Non è
ammessa l'autocertificazione.
Contrassegno di lista
Il candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato da un contrassegno. Il predetto contrassegno sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione. E' vietato l'uso di contrassegni che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa (artt. 30 e 33 T.U. 570/60). Al fine di prevenire la ricusazione del contrassegno da parte della Commissione elettorale circondariale si dovrà evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi. E' da evitare, da parte di chi non è autorizzato, l'uso di contrassegni di lista
riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento. Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato (art. 28 c. 8 e art 32 c. 9 punto 1). Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si suggerisce ai presentatori di lista che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di 10 cm (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di 3 cm (così come modificato dalla legge di conversione del D.L. 24701/2009 n.1) per la riproduzione sulla scheda di votazione. Si tenga presente che anche eventuali scritte facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio. La lista contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito che abbia avuto eletto un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo deve presentare una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito (o loro delegati) che attesti che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico.
Programma Amministrativo
Il Programma amministrativo di ciascuna lista deve essere obbligatoriamente consegnato all'atto della presentazione delle candidature. Tale documento verrà affisso all'Albo pretorio del Comune.
MODALITA' PER LA MATERIALE PRESENTAZIONE DELLA LISTA
La presentazione delle candidature, intesa come materiale consegna all'autorità competente, deve essere fatta alla segreteria del Comune. La commissione elettorale circondariale, al termine delle sue operazione, procederà al sorteggio per assegnare il numero progressivo a ciascuna lista ammessa. I contrassegni delle liste, quindi, verranno riportati sul manifesto dei candidati e sulle schede di votazione secondo l'ordine risultante dal sorteggio stesso, indipendentemente da quello di presentazione alla segreteria comunale. Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei
candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista
TERMINI, INIZIALI E FINALI, PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale con i relativi allegati DEVE ESSERE EFFETTUATA dalle ore 8,00 del 30° giorno antecedente la data della votazione e entro le ore 12,00 del 29°giorno antece dente la data della votazione, quindi da: dalle ore 8,00 di VENERDI 15/04/2011 alle ore 12,00 di SABATO 16/04/2011. IL TERMINE È PERENTORIO. Il Segretario comunale, o chi legalmente lo sostituisce, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando giorno ed ora di presentazione e li trasmette alla commissione elettorale circondariale. E' opportuno precisare che il Segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano stati presentati tardivamente, purché indichi, nella ricevuta da rilasciare ai presentatori e sia sugli atti stessi, l'ora della ricevuta.
ESENZIONE DALL'IMPOSTA
Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.
Ultimo aggiornamento
Martedi 06 Agosto 2024