Cremazione

Data di pubblicazione:
20 Gennaio 2020
Cremazione

CREMAZIONE

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

  • la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; 
  • l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
  • in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto; 
  • la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

L'urna contenente le ceneri può essere sepolta nel cimitero, affidata ai familiari. E' consentita la dispersione delle ceneri.

DISPERSIONE DELLE CENERI

Le ceneri possono essere disperse in aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri oppure in natura (per esempio in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti) o in aree private all’aperto, con il consenso del proprietario. E’ vietata nei centri abitati.
La dispersione è consentita nel rispetto della volontà del defunto, che può essere manifestata nei seguenti modi:

1. manifestazione in vita della volontà dichiarata in una disposizione testamentaria (cioè volontà espressa, in vita, dal defunto, in uno scritto da depositare e pubblicare a cura di un notaio c.d. “testamento olografo”, oppure in un testamento pubblico oppure in un testamento segreto);
2. iscrizione in vita ad Associazione legalmente riconosciuta, avente tra i propri scopi quello della cremazione del corpo dei propri associati;
3. in assenza dei punti 1) e 2) la volontà del defunto può essere espressa dal coniuge (o dal soggetto con legame comprovato dall’iscrizione nel registro delle unioni civili). In mancanza di queste figure, dal parente più prossimo entro il 6° grado e, in caso di esistenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta dei parenti di pari grado. Tale manifestazione è resa davanti all’Ufficiale di Stato Civile, che redige e sottoscrive il relativo processo verbale, previa identificazione dei dichiaranti tramite idoneo documento d’identità, in corso di validità. Il processo verbale può essere reso nel Comune di residenza in vita o di decesso del defunto o nel Comune di residenza del dichiarante.

Chi può disperdere le ceneri?
L'incaricato della dispersione può essere stato individuato dal defunto stesso oppure può trattarsi del coniuge (o del soggetto con legame comprovato dall’iscrizione nel registro delle unioni civili), di un altro familiare, dell’eventuale esecutore testamentario, del rappresentante legale dell’Associazione di Cremazione alla quale il defunto era eventualmente iscritto.

Chi autorizza la dispersione?
La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune in cui è avvenuto il decesso oppure, in caso di ceneri già tumulate, dal Comune in cui è tumulato il defunto.

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

L'affidamento dell'urna cinceraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Ultimo aggiornamento

Martedi 06 Agosto 2024