Amianto

Data di pubblicazione:
22 Gennaio 2020
Amianto

La normativa Nazionale (Legge 257 del 1992, n. 257 - DM 6/9/1994) e Regionale (LR 17/2003 - D.g.r. n. VIII/1526 del 22/12/2005 - PRAL) prevede che, dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, il proprietario dell'immobile deve comunicare alla *Agenzia di Tutela della Salute (ATS Milano Città Metropolitana)* i dati relativi alla presenza di amianto, compilando il Mod NA/1. Inoltre deve attuare il programma di manutenzione e controllo. La UOC Salute e Ambiente di ATS si occupa della gestione del censimento dell'amianto e dell' aggiornamento del Registro Regionale Amianto Lombardia coordinandosi con le Strutture territoriali Igiene e Sanità Pubblica e Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro. La mancata comunicazione alla ATS della presenza di materiali contenenti amianto è sanzionata ai sensi di legge.

AUTONOTIFICA OBBLIGATORIA

Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL), approvato con delibera di Giunta regionale - Regione Lombardia - numero 8/1526 del 2005, prevede l'obbligo da parte dei proprietari di immobili di comunicare alla Agenzia di Tutela della Salute (ATS Milano Città Metropolitana) i dati relativi alla presenza di amianto.

La Legge Regionale 14 del 31 luglio 2012 ha introdotto la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1500,00 per i soggetti proprietari pubblici e privati che non effettuano il censimento.

COME EFFETTUARE L'AUTONOTIFICA

Il proprietario deve compilare il modulo NA-1 e inviarlo al Dipartimento di prevenzione medica della Agenzia di Tutela della Salute (ATS Milano Città Metropolitana) con sede in Via Spagliardi 19, 20015 Parabiago (MI) (telefono 0331498500 fax 0331498535 Email sisplegnano@ats-milano.it).

VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Il proprietario di un edificio o il responsabile dell'attività che vi si svolge (datori di lavoro / titolari di aziende, enti pubblici, amministratori di condominio) ha l'obbligo di verificare l'eventuale presenza di amianto all'interno degli immobili e, se presente, di attuare un programma di controllo e manutenzione.

La Regione Lombardia ha predisposto un "documento tecnico" (Indice di Degrado - d.d.g. 18 novembre 2008 n. 13237 pubblicato sul BURL Sezione ordinaria n. 50 del 09.12.08) per la valutazione dello stato di conservazione delle sole coperture in cemento amianto (eternit). Per tutte le altre tipologie di manufatti, in particolare per quelli di matrice friabile, per la valutazione dello stato di conservazione è opportuno rivolgersi a personale qualificato.

Nel caso in cui il manufatto presenti una superficie danneggiata - ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture - in misura superiore al 10% della sua estensione, occorre procedere alla bonifica come indicato dal D.M. 6 Settembre 1994, privilegiando l'intervento di rimozione.

Per l'inottemperanza dell'obbligo di comunicazione di dati riferiti alla sola presenza di manufatti in amianto compatto sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 8 bis della L.R. 17/2003.

In particolare in caso di inottemperanza dell'obbligo di comunicazione dati riferiti alla presenza di manufatti in amianto libero o in matrice friabile, sono previste le sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 15, comma 4, L. 257/1992.

Permangono gli obblighi di custodia e manutenzione previsti dal D.M. 6/9/94 (punto 4) in merito al programma di controllo e di manutenzione dei manufatti contenenti amianto, dal PRAL e dalla D.d.g. N. 13237 del 18/11/2008. La mancata messa in atto di quanto sopra è da considerarsi violazione di quanto disposto da DM 6/9/94 e pertanto è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 della Legge 257/92.

A CHI RIVOLGERSI PER RIMUOVERE L'AMIANTO

Qualsiasi intervento di bonifica di materiali contenenti amianto deve essere effettuato da impresa specializzata iscritta all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti alla categoria 10 A (compatto) e 10 B (compatto e friabile), ai sensi dell'art. 10, comma 2 lettera h), della Legge 257/92 ( www.albogestoririfiuti.it).

Prima di affidare i lavori, il proprietario o l'avente titolo del fabbricato ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa, richiedendo quanto previsto dall'art. 90, comma 9 del D.lgs 81/08 e s.m.i. ed il certificato di iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, verificando che la categoria sia congrua ai lavori da effettuare. L'impresa incaricata deve presentare all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS Milano Città Metropolitana) un piano di lavoro dei lavori da effettuarsi.