Autenticazioni

Data di pubblicazione:
23 Gennaio 2020
Autenticazioni

Articolo 18 (L-R)
Capo II - Documentazione amministrativa.
Sezione IV - Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni.

COPIE AUTENTICHE

  1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L).
  2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. (L).
  3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R).

Articolo 19 (R)
Capo II - Documentazione amministrativa.
Sezione IV - Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni.

MODALITÀ ALTERNATIVE ALL'AUTENTICAZIONE DI COPIE.

  1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.  (Vedi modulistica in fondo alla pagina)

Articolo 19 bis (L)
Capo II - Documentazione amministrativa
Sezione IV - Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.

  1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa. (Articolo aggiunto dall'articolo 15, Legge 16 gennaio 2003, numero 3. )

Articolo 21 (R)
Capo II - Documentazione amministrativa.
Sezione IV - Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni.

AUTENTICAZIONE DELLE SOTTOSCRIZIONI.

  1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'articolo 38, comma 2 e comma 3. (R).
  2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R).

Articolo 38 (L-R)
Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa.
Sezione I - Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione.

MODALITÀ DI INVIO E SOTTOSCRIZIONE DELLE ISTANZE.

  1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L). 
  2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82. (Comma dapprima modificato dall'articolo 9, Decreto Legislativo del 23 gennaio 2002, numero 10 e successivamente così sostituito dall'articolo 65, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82).
  3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della Legge 15 marzo 1997, numero 59. (L)