Impedimenti alla celebrazione del matrimonio

Data di pubblicazione:
23 Gennaio 2020
Impedimenti alla celebrazione del matrimonio

Non possono contrarre matrimonio tra loro:

  • Gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali (genitore e figlio, nonno e nipote);
  • i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
  • lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  • gli affini in linea retta (suoceri con generi e nuore, patrigno e matrigna con figliastri): il divieto sussiste
    anche nel caso in cui è dichiarato nullo il matrimonio dal quale l'affinità deriva;
  • gli affini in linea collaterale di secondo grado;
  • l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
  • i figli adottivi della stessa persona;
  • l'adottato e i figli dell'adottante;
  • l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

I divieti contenuti nei numeri 6-7-8-9 sono applicabili anche all'affiliazione.

Inoltre i divieti contenuti nei numeri 2-3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.

Attenzione: Nel caso i nubendi si trovassero in una delle condizioni di cui sopra, dovranno avvertire quanto prima l'Ufficiale dello Stato Civile, il quale provvederà a dare gli opportuni suggerimenti per l'ottenimento della eventuale dispensa.

Ultimo aggiornamento

Martedi 06 Agosto 2024