Non possono contrarre matrimonio tra loro:
- Gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali (genitore e figlio, nonno e nipote);
- i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
- lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
- gli affini in linea retta (suoceri con generi e nuore, patrigno e matrigna con figliastri): il divieto sussiste
anche nel caso in cui è dichiarato nullo il matrimonio dal quale l'affinità deriva;
- gli affini in linea collaterale di secondo grado;
- l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
- i figli adottivi della stessa persona;
- l'adottato e i figli dell'adottante;
- l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.
I divieti contenuti nei numeri 6-7-8-9 sono applicabili anche all'affiliazione.
Inoltre i divieti contenuti nei numeri 2-3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale.
Attenzione: Nel caso i nubendi si trovassero in una delle condizioni di cui sopra, dovranno avvertire quanto prima l'Ufficiale dello Stato Civile, il quale provvederà a dare gli opportuni suggerimenti per l'ottenimento della eventuale dispensa.