Avvertenze di carattere generale - Guida per i nubendi alla richiesta della pubblicazione di matrimonio

Data di pubblicazione:
23 Gennaio 2020
Avvertenze di carattere generale - Guida per i nubendi alla richiesta della pubblicazione di matrimonio

DURATA DELLA PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO

L'atto di pubblicazione di matrimonio resta affisso alla porta della Casa Comunale almeno per 8 giorni. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

TERMINI PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi alla pubblicazione di matrimonio, la medesima si considera come non avvenuta.

Si avvertono gli sposi che, in difetto di diversa manifestazione di volontà, il regime che per legge regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni così come previsto dagli artt. 177 e seguenti del Codice Civile. Si precisa pertanto che le coppie che contraggono matrimonio se desiderano:

  • LA COMUNIONE DEI BENI: non debbono fare niente - il silenzio fa automaticamente discendere il regime della comunione dei beni
  • LA SEPARAZIONE DEI BENI: all'atto della celebrazione del matrimonio con rito civile debbono dichiarare all'ufficiale di Stato Civile la loro volontà di mantenere separati, anche per il futuro, i rispettivi beni. Nell'ipotesi di matrimonio concordatario o acattolico tale dichiarazione dovrà essere raccolta dal Sacerdote o Ministro di culto che celebra il matrimonio ed inserita nel relativo atto di matrimonio da trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta trascrizione.

REGIME PATRIMONIALE SECONDO LA LEGGE DEL PAESE DI ORIGINE

Nel caso in cui uno o entrambi gli sposi sono di cittadinanza non italiana trovano applicazione gli articoli 29 e 30 della legge 31.5.1995 numero 218 - riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato che testualmente recitano: Articolo 29: "I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. "
Articolo 30: "I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato. Il regime di rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera, è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opportunità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano".

LIBRETTO INTERNAZIONALE DI FAMIGLIA

E' stato istituito il libretto internazionale di famiglia che può essere richiesto dagli interessati all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune in cui viene celebrato il matrimonio.

Il coniuge che in seguito al matrimonio va ad abitare presso l'altro o gli sposi che si trasferiscono in una nuova abitazione hanno l'obbligo di farne dichiarazione all'Ufficiale di Anagrafe entro 20 giorni. Se si trasferisce la residenza in altro comune la dichiarazione di cambiamento di residenza dovrà essere fatta all'Ufficiale di Anagrafe del nuovo Comune.

Ultimo aggiornamento

Martedi 06 Agosto 2024