ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E ELEZIONI PROVINCIALI 2009

Data di pubblicazione:
28 Gennaio 2020

I prossimi sabato 6 e domenica 7 giugno, come previsto dal Decreto Legge n. 3 del 27.01.2009, convertito con modificazioni dalla Legge 25.03.2009, n. 26, si svolgerà il cosiddetto election day, il quale prevede l'accorpamento delle Elezioni del Parlamento Europeo e delle Elezioni Provinciali.

Gli elettori di Corbetta saranno quindi chiamati ad eleggere:

  • I Rappresentanti italiani al Parlamento Europeo;
  • Il Presidente della Provincia e il Consiglio Provinciale

I seggi saranno aperti:

  • sabato 6 giugno 2009, dalle ore 15.00 alle ore 22.00;
  • domenica 7 giugno 2009, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Le operazioni di scrutinio per l'elezione del Parlamento Europeo avranno luogo dopo la chiusura della votazione nella giornata di domenica. Le operazioni di scrutinio per le Elezioni Provinciali avranno luogo lunedì 8 giugno 2009 dalle ore 14,00.

Nel caso in cui nessuno dei candidati alla presidenza della Provincia raggiunga al primo turno la maggioranza assoluta dei voti validi, si terrà un secondo turno di ballottaggio fra i due candidati più votati; in questo caso i seggi saranno aperti:

  • domenica 21 giugno 2009, dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
  • lunedì 22 giugno 2009, dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Quest'ultima variazione rispetto a date ed orari originariamente previsti (sabato 20.06 dalle 15,00 alle 22,00 e domenica 21/6 dalle 7,00 alle 22,00) è stata determinata dall'entrata in vigore della Legge numero 40 del 28 aprile 2009 e dalla pubblicazione dei decreti presidenziali che hanno accorpato all'eventuale turno di ballottaggio lo svolgimento di TRE referendum popolari per l'abrogazione di alcune disposizioni delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

In questo caso le operazione di scrutinio avverranno procedendo prima allo spoglio del Referendum e successivamente senza interruzione allo spoglio dell'eventuale Presidente della Provincia.

COME VOTARE: CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA E ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO

I cittadini italiani saranno chiamati a eleggere i 72 rappresentanti nazionali al Parlamento europeo, che conterà un totale di 736 membri. Per poter votare alle elezioni europee, il cittadino italiano deve aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere iscritto nelle liste elettorali.

Anche i cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, compresi i cittadini dei Paesi di recente adesione, possono votare nel nostro Paese in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, pur non avendo la cittadinanza italiana, così come i cittadini italiani residenti o temporaneamente presenti per motivi di lavoro o studio in altro Paese dell'Unione europea, nonché gli elettori temporaneamente fuori dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali.

VOTO DEI CITTADINI DI ALTRO PAESE DELL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA

Grazie a una direttiva comunitaria e in un'ottica di integrazione europea, infatti, i cittadini che risiedono in Italia e che rientrano nell'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo, possono esercitare il loro diritto di voto presentando domanda al sindaco della città di residenza. La richiesta di iscrizione nell'apposita lista aggiunta, dovrà essere presentata agli uffici comunali o spedita mediante raccomandata e dovrà pervenire entro il 9 marzo 2009. (allegato A)

In entrambi i casi la domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000, n. 445).

Nella domanda, oltre all'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, dovranno essere espressamente dichiarati:

  • la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
  • la cittadinanza;
  • l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;
  • il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
  • l'assenza di un provvedimento giudiziario a carico, che comporti per lo
    Stato di origine la perdita dell'elettorato attivo.

Gli Uffici comunali comunicheranno tempestivamente l'esito della domanda; in caso di accoglimento, gli interessati riceveranno la tessera elettorale con l'indicazione del seggio ove potranno recarsi a votare. 

Si rammenta che i cittadini dell'Unione già iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni europee possono esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia senza dover presentare una nuova istanza.

A questo proposito, si ricorda che l'eventuale trasferimento di residenza in altri comuni italiani di cittadini comunitari già iscritti nella suddetta lista aggiunta determina l'iscrizione d'ufficio dei medesimi nelle liste aggiunte del comune di nuova residenza, ovviamente dopo il positivo espletamento dell'istruttoria di rito.

VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI NEGLI ALTRI PAESI DELL'UNIONE
EUROPEA

I cittadini italiani residenti nei paesi dell'Unione Europea hanno la  possibilità di votare  per i candidati italiani al Parlamento Europeo  nei seggi che verranno appositamente  istituiti  dai  consolati,   oppure per i candidati del paese europeo di residenza,  iscrivendosi nelle apposite liste elettorali istituite presso i relativi comuni esteri nei quali risiedono.

E' vietato il doppio voto: se voti presso le sezioni istituite all'estero non potrai farlo presso quelle presenti in Italia, e viceversa.

Ecco le varie possibilità di espressione del voto:

Votare nelle sezioni consolari per i candidati italiani

E' necessario essere residenti in un paese dell'Unione Europea e iscritti all'A.I.R.E  (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). Gli elettori residenti nella circoscrizione consolare riceveranno per posta il certificato elettorale con l'indicazione del seggio dove recarsi a votare. Attenzione:   gli elettori che si trovano temporaneamente all'estero in un paese dell'unione europea  per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con loro conviventi, possono votare presso i seggi istituiti dagli uffici consolari purché abbiano presentato apposita domanda entro e  non oltre il 19 marzo 2009.

Votare i candidati del paese europeo di residenza

E' necessario essere residenti in un paese dell'Unione Europea e avere presentato domanda di iscrizione alle liste elettorali presso il comune estero di residenza entro i termini stabiliti dalla legge vigente nel paese di residenza. Coloro che erano già iscritti  nelle liste elettorali locali in occasione delle precedenti Elezioni Europee non devono richiedere una nuova iscrizione. 

Votare i candidati italiani tornando in Italia

 I cittadini italiani residenti nei paesi dell'Unione e regolarmente iscritti all'AIRE potranno  recarsi  in  Italia  a  votare  presentando  apposita  richiesta  -  entro il giorno precedente le elezioni  -  al  Sindaco  del   comune   di iscrizione  alle liste elettorali (comune di iscrizione all'A.I.R.E.). 

VOTO DEI CTTADINI ITALIANI TEMPORANEMANTE FUORI DAL TERRITORIO DELL'UNIONE EUROPEA PER MOTIVI DI SERVIZIO O MISSIONI INTERNAZIONALI

Gli elettori italiani temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione Europea per motivi di servizio o missioni internazionali, possono chiedere di esercitare il voto per corrispondenza all'estero, previa presentazione di apposita domanda da fare pervenire all' Ufficio di appartenenza entro e non oltre il 35° giorno antecedente la data della votazione in Italia cioè entro DOMENICA 3 MAGGIO 2009

ATTENZIONE: I cittadini iscritti all'A.i.r.e. residenti in paesi non appartenenti all'Unione Europea possono esercitare il diritto di voto per le Elezioni Europee unicamente presso la propria sezione del comune di iscrizione A.i.r.e.

 

ISTRUZIONI DI VOTO

Per votare è necessario presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e di documento di riconoscimento.

L'elettore, all'atto della votazione, riceverà un'unica scheda di colore grigio. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta .

I voti di preferenza, nel numero massimo di 3 (tre), si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco del rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati prescelti compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve sciversi sempre il nome e cognome e, ove occorre  la data e il luogo di nascita. Non è ammessa l'espressione del voto di preferenza con indivazioni numeriche.

RILASCIO CERTIFICAZIONI SANITARIE PER IL VOTO ASSISTITO AGLI ELETTORI PORTATORI DI HANDICAP FISICO E' possibile richiedere i certificati di:

  • esonero dalle funzioni di Presidente, Segretario, Scrutatori
  • accompagnamento in cabina elettorale degli elettori affetti da grave infermità
  • cambio si sezione per gli elettori non deambulanti
  • certificato attestante lo stato di dipendenza continuativa e vitale da apparecchi elettromedicali

presso l'AMBULATORIO Medico del Distretto

dalle ore 11,00 alle ore 12,00
piano terreno - Palazzina NES - Ospedale di Magenta
Via al Donatore di Sangue 50 - Magenta

Il Servizio rimarrà aperto dal lunedì al venerdì durante il periodo dal 25 maggio al 05 giugno 2009
E sempre con lo stesso orario, dalle ore 11,00 alle ore 12,00, nelle giornate di SABATO 06 e DOMENICA 07 GIUGNO 2009

Si ricorda che la normativa in materia ed in particolare la Legge 5/2/2003 prevede l'annotazione del diritto al voto assistito, su richiesta dell'interessato, sulla tessera elettorale personale; nonché la Legge 15/1/1991 prevede la possibilità per l'elettore non deambulante di votare in altra sezione priva di barriere architettoniche, esibendo attestazioni sanitarie rilasciate dalla ADL anche in precedenti altre occasioni (ad esempio certificazioni di invalidità civile, ecc.). Gli utenti potranno accedere al servizio, senza alcuna formalità, presentando un documento di riconoscimento e la tessera elettorale. I certificati saranno rilasciati gratuitamente.

AVVISO

E' VIETATO UTILIZZARE TELEFONI CELLULARI PROVVISTI DI FOTOCAMERA O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI REGISTRARE IMMAGINI ALL'INTERNO DELLE CABINE ELETTORALI.

CHIUNQUE VIOLA QUESTO DIVIETO SARA' DENUNCIATO ALLA COMPETENTE AUTORITA' GIUDIZIARIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 96, 97, 98 E 100 DEL DPR 30/3/1957 N.361 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI