Propaganda Elettorale - Regionali 2023

Data di pubblicazione:
26 Gennaio 2023

In allegato i prospetti per l'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale diretta elezioni regionali del 12-13/02/2023.

AFFISSIONI

Dal 30° giorno antecedente la consultazione (13 gennaio 2023) fino alla mezzanotte di venerdì 10 febbraio 2023, sono consentite esclusivamente negli spazi predisposti per la propaganda elettorale dalla Giunta Comunale, secondo i modi e tempi di seguito indicati. A partire da tale momento ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell’affissione di giornali e periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico regolarmente autorizzate.

E' vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, manifesti ecc. inerenti direttamente o indirettamente la propaganda elettorale in luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi, sui pali o palloni ed aerostati ancorati al suolo.
Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1 Legge 212/1956)

Si ricorda che l'assegnazione di uno spazio di propaganda elettorale è conseguenza, automatica, dell'ammissione alla competizione della lista di riferimento; pertanto NON è necessario (nè previsto) fare alcuna domanda di ammissione alla propaganda elettorale, per le liste ammesse alla competizione.

Si ricorda inoltre che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 147/2013, la propaganda elettorale è consentita unicamente a coloro che partecipino alla consultazione con una lista di candidati; NON è più ammessa, in sostanza, la propaganda elettorale INDIRETTA.

PROPAGANDA LUMINOSA E FONICA MOBILE

Dal 13 gennaio 2023 è vietata qualsiasi forma di propaganda luminosa mobile. E’ ammessa invece la propaganda figurativa non luminosa sui mezzi mobili. La propaganda elettorale effettuata con l’uso degli altoparlanti su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco (o del Prefetto nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni), ed è ammessa solo per annunciare l’ora e il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni elettorali. Dovrà evitarsi l'uso degli altoparlanti mobili nelle vicinanze di ospedali, case di riposo e case di cura, a tutela del riposo dei ricoverati.

INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA (art. 9 L. 4/04/1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 11 febbraio 2023 e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati a votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

DIFFUSIONE DI SONDAGGI DEMOSCOPICI
Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi da sabato 28 gennaio 2023, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori,anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Ultimo aggiornamento

Martedi 06 Agosto 2024