Dal 13 giugno 2013, a seguito dell’entrata in vigore il D.P.R.59/2013, le imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 , nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, sono soggetti alla nuova procedura dell'Autorizzazione Unica Ambientale che sostituisce i seguenti atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale:
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152; restano escluse le istanze di dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche e quelle di voltura relative allo scarico in fognatura, per le quali la competenza rimane in via esclusiva in capo all'ATO Provincia di Milano;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Tutte le istanze relative ai sopra elencati titoli abilitativi devono essere presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) con modalità telematica, sempre attraverso lo sportello telematico unificato.