La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Prevista dall'art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita , locazione ecc.).
La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nei seguenti casi:
- in caso di contratto non obbligatoriamente assoggettato a registrazione (ex art. 12 del D.L. 12/78);
- in caso di locazione a stranieri non europei, quindi extracomunitari, o apolidi (ex art. 7 del T.U. Immigrazione).