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La comunicazione di ospitalità deve essere presentata dai cittadini extracomunitari che dimorano in via permanente (acquisizione della residenza) o temporaneamente sul territorio comunale (ad esempio per vacanza, lavoro, svago, visita a parenti ecc.)
Come fare
Compilare il modulo di comunicazione e consegnarlo all'ufficio di Polizia Locale, previo appuntamento, unitamente allai copia dei documenti di identità di chi ospita e dell'ospite e copia del contratto registrato all'Agenzia delle Entrate se presente o altro titolo.
Cosa serve
I documenti da presentare quando ci si reca presso l’ufficio di Polizia Locale sono:
- documenti di identità dell’ospitato e dell’ospitante da presentare in originale unitamente alla fotocopia integrale da lasciare all’ufficio;
- Copia del rogito o del contratto d’affitto. In caso di contratto d’affitto è necessario che il proprietario dell’immobile abbia espresso il favore a ospitare persone diverse dagli intestatari del contratto. Qualora non sia esplicitato sul contratto, è obbligatorio presentare una dichiarazione scritta e firmata dal proprietario dell’immobile corredata con copia dei documenti di identità dello stesso, in cui dichiara l’accordo all’ospitalità di soggetti diversi dagli intestatari;
- documenti in corso di validità che attestano la presenza regolare dell’ospitato (permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo del permesso, visto ecc.) da presentare in originale unitamente alla fotocopia integrale da lasciare all’ufficio;
- Modulo di richiesta ospitalità compilato con i dati identificativi dei soggetti e dell’immobile presso cui lo straniero viene ospitato. Il modulo è pubblicato nella sezione modulistica polizia locale a questo link
Deve essere presentata una copia del modulo per ogni persona ospitata (minorenni inclusi).
Cosa si ottiene
La presentazione della dichiarazione in oggetto.
Tempi e scadenze
La comunicazione deve essere presentata entro 48 ore dall’arrivo del cittadino extracomunitario sul territorio comunale.
La dichiarazione è immediatamente efficace alla data di ricezione presso gli uffici.
Il ritardo nella comunicazione o l'inottemperanza all’obbligo implica la sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. 286/1998 in corso con l’art. 147 del R.D. 773/1937 T.U.L.P. così come modificato dall’art. 8 della Legge 189/2002.
Costi
Nessun costo
Accedi al servizio
Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.
Condizioni di servizio
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