Totale eliminazione dei certificati nei rapporti cittadino pubblica amministrazione

Data di pubblicazione:
17 Gennaio 2020
Totale eliminazione dei certificati nei rapporti cittadino pubblica amministrazione

La Legge di stabilità 2012 (Legge 12.11.2011, numero 183) in vigore dal 01 gennaio 2012 ha introdotto diverse novità in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive.

 Elenchiamo di seguito le novità più significative del provvedimento:

  • dal 01 gennaio 2012 è vietato alle pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS ecc) e ai gestori o esercenti di pubblici servizi (Enel, Poste, Treni Italia, ecc.) richiedere ai cittadini certificati che possono essere autocertificati;
  • le certificazioni rilasciate dalla Pubbliche Amministrazioni utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
  • sulle certificazioni da rilasciare ai soggetti privati, a pena di nullità, deve essere messa una apposita dicitura che indichi che il certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione e ai gestori di pubblici servizi;
  • i certificati anagrafici, le certificazioni di Stato Civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di Stato Civile non sono più ammessi oltre i termini di validità (6 mesi), anche nel caso in cui l'interessato dichiari, in calce al documento, che le certificazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio;
  • le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere ai cittadini la produzione di atti o certificati inerenti stati, qualità personali e fatti che risultino "autocertificabili", che siano attestati in documenti già in loro possesso o che essi siano tenuti a certificare. In luogo di tali atti o certificati le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio le relative informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà. Diversamente, rimangono obbligate ad accettare la dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato.

Ultimo aggiornamento

Martedi 06 Agosto 2024