La Legge di stabilità 2012 (Legge 12.11.2011, numero 183) in vigore dal 01 gennaio 2012 ha introdotto diverse novità in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive.
Elenchiamo di seguito le novità più significative del provvedimento:
- dal 01 gennaio 2012 è vietato alle pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS ecc) e ai gestori o esercenti di pubblici servizi (Enel, Poste, Treni Italia, ecc.) richiedere ai cittadini certificati che possono essere autocertificati;
- le certificazioni rilasciate dalla Pubbliche Amministrazioni utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- sulle certificazioni da rilasciare ai soggetti privati, a pena di nullità, deve essere messa una apposita dicitura che indichi che il certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione e ai gestori di pubblici servizi;
- i certificati anagrafici, le certificazioni di Stato Civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di Stato Civile non sono più ammessi oltre i termini di validità (6 mesi), anche nel caso in cui l'interessato dichiari, in calce al documento, che le certificazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio;
- le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere ai cittadini la produzione di atti o certificati inerenti stati, qualità personali e fatti che risultino "autocertificabili", che siano attestati in documenti già in loro possesso o che essi siano tenuti a certificare. In luogo di tali atti o certificati le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio le relative informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà. Diversamente, rimangono obbligate ad accettare la dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato.