Disciplina dell'imposta di bollo

Data di pubblicazione:
17 Gennaio 2020
Disciplina dell'imposta di bollo

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26.10.1972 NUMERO 642 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI BOLLO
 

IMPOSTA BOLLO - ESENZIONE

Per quanto riguarda i servizi demografici, tutti i certificati e gli atti che da questi vengono rilasciati rientrano nell'articolo 1 della tariffa allegato A del decreto presidente della Repubblica 642/1972 e quindi sono sempre soggetti all'applicazione della marca da bollo: questa è la norma e il principio generale che debbono sempre essere da guida nel comportamento degli operatori dei suddetti servizi.

Una volta stabilita la regola generale, obbligatorietà dell'imposizione per tutti i documenti e gli atti rilasciati dagli uffici demografici, occorre prendere in considerazione l'eccezione alla norma suddetta - esenzione dall'imposta di bollo - che è rappresentata da tutte le fattispecie previste dalla tariffa allegato B del decreto presidente della Repubblica 642/1972 e da altre norme e leggi speciali per alcuni casi particolari (che esamineremo in seguito): è bene ribadire comunque che, se il principio normativo è il bollo, nel momento in cui si invoca l'eccezione richiedendo di non assolvere all'imposta, la fattispecie esente deve essere espressamente prevista da apposita norma che deve essere richiamata ed indicata nel certificato o nel documento rilasciato.

In parole molto più semplici, non esiste - per gli uffici demografici - possibilità di rilasciare atti senza l'applicazione della marca da bollo a meno che specifica normativa non consenta l'esenzione: in questo caso l'operatore dovrà riportare o l'uso per il quale la legge prevede l'esenzione o, ancora meglio, lo specifico articolo di legge contenente l'ipotesi di esenzione

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 23 Settembre 2020