I certificati anagrafici

Data di pubblicazione:
17 Gennaio 2020
I certificati anagrafici

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30.05.1989 NUMERO 223 APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (Gazzetta Ufficiale 08.06.1989 numero 132)

Articolo 33 (Certificati anagrafici)

  1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti  la  residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonche' ogni altra informazione ivi contenuta.

  2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona  cui i certificati si riferiscono.

  3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi  dalla data di rilascio.

N.B. per la validità delle certificazioni anagrafiche vedi, ora, l'articolo 2 Legge 15.5.1997 numero 127 (validità 6 mesi)

Articolo 35 (Contenuto dei certificati anagrafici)

  1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto  della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, numero 1064, e la firma dell'ufficiale di anagrafe.

  2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio, il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno.

  3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.

  4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.

  5. Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i diritti di cui alla parte prima, titolo secondo del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, sui dati contenuti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nei limiti e nel rispetto delle modalità previsti dal medesimo decreto legislativo.

Ultimo aggiornamento

Martedi 06 Agosto 2024