Amministrazione Trasparente

Accesso civico semplice e generalizzato

Accesso civico cos'è?

L'articolo 5 del Decreto legislativo numero 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6 del Decreto legislativo numero 97 del 2016, riconosce a chiunque:

  • il diritto di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale (accesso civico o accesso civico semplice);
  • il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. numero 33 del 2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso generalizzato).

Responsabile della Trasparenza: Segretario Generale

Titolare del potere sostitutivo nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile del Procedimento: Segretario Generale

Accesso civico semplice a dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria Accesso civico generalizzato a dati, documenti e informazioni ulteriori Registro degli accessi

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